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Art. 36a Prestazioni complementari all’assegno familiare 48
Il Tribunale federale versa prestazioni complementari all’assegno familiare di importo uguale a quelle versate nell’amministrazione generale della Confederazione. 48 Introdotto dal n. I dell’O del TF del 20 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5957). |