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Art. 36b Assegno per l’assistenza a congiunti 49
La metà dell’importo dell’assegno previsto per ogni ulteriore figlio fino al compimento del 16° anno d’età può essere versato all’impiegato:
49 Introdotto dal n. I dell’O del TF del 20 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5957). |