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Art. 38 Tempo di lavoro
(art. 17 LPers) 1 Per gli impiegati a tempo pieno la durata settimanale del lavoro è, in media, di 42 ore. Per gli impiegati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso d’occupazione. Sono fatte salve le deroghe al disciplinamento applicabili ai quadri. 2 Se l’esercizio lo permette, agli impiegati sottoposti alla registrazione del tempo di lavoro sono offerte differenti forme di durata del lavoro. Esse si basano di norma sull’orario di lavoro mobile. 3 Agli impiegati sottoposti alla registrazione del tempo di lavoro, il datore di lavoro offre un tempo di lavoro tra le 40 e le 44 ore settimanali con compensazione delle ore in più o in meno mediante supplemento o riduzione di giorni di vacanza o di stipendio. Ai cancellieri sono offerti corrispondenti modelli di lavoro che prevedono giorni di vacanza supplementari contro riduzione dello stipendio. 4 Agli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia e che si dichiarano disposti a fornire ore supplementari senza compensazione del tempo di lavoro può essere concessa la stessa indennità riconosciuta al personale dell’amministrazione generale della Confederazione.50 5 D’intesa con il datore di lavoro gli impiegati possono svolgere una parte del loro lavoro in telelavoro (lavoro mobile e lavoro a domicilio).51 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 23 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 353). 51 Introdotto dal n. I dell’O del TF del 12 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4965). |