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Art. 46 Premi di fedeltà 57
(art. 32 lett. b LPers) 1 Un premio di fedeltà può essere attribuito dopo dieci anni d’impiego e, in seguito, dopo ogni ulteriore 5° anno d’impiego.58 2 Il premio di fedeltà consiste in:
3 Il premio di fedeltà viene in linea di principio corrisposto in contanti. D’intesa con il superiore e a titolo eccezionale gli impiegati lo possono prendere sotto forma di congedo pagato. 4 Il premio può essere rifiutato totalmente o in parte agli impiegati le cui prestazioni o il cui comportamento sono soltanto parzialmente soddisfacenti. 5 Per determinare il numero degli anni d’impiego sono presi in considerazione, indipendentemente dal tasso d’occupazione, i rapporti di lavoro ininterrotti presso unità amministrative della Confederazione. Il periodo di tirocinio secondo la legge del 13 dicembre 200260 sulla formazione professionale non è preso in considerazione.61 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 3 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3961). 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 19 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4105). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 19 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4105). 60 RS 412.10 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 24 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2453). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. all’art. 89a. |