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Art. 52dbis Continuazione della previdenza in seguito alla riduzione dello stipendio 73
1 Se lo stipendio assicurabile di un impiegato che ha compiuto il 58° anno d’età è diminuito al massimo della metà, l’impiegato può mantenere, dietro sua richiesta, la previdenza per la copertura assicurativa precedente (art. 33a della LF del 25 giugno 198274 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LPP) pagando, oltre ai propri contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e il premio di rischio sulla quota del guadagno finora assicurato corrispondente alla riduzione dello stipendio. 2 In caso di adeguamenti generali dello stipendio, segnatamente di aumenti reali dello stipendio e correzioni generali di classificazione, i contributi versati non sono adeguati alla quota corrispondente alla riduzione dello stipendio. 3 Se la riduzione dello stipendio assicurato è effettuata nell’interesse del datore di lavoro, questo può finanziare a carico dei crediti per il personale i contributi di risparmio e il premio di rischio per la continuazione della previdenza, al massimo in ragione del 50 per cento. La partecipazione ai costi può essere limitata nel tempo. 73 Introdotto dal n. I dell’O del TF del 17 gen. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011639). 74 RS 831.40 |