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Art. 52dter Continuazione della previdenza dopo il compimento del 65° anno d’età 75
Se il datore di lavoro e l’impiegato convengono il proseguimento del rapporto di lavoro oltre il 65° anno d’età, l’impiegato può richiedere la continuazione della previdenza per la vecchiaia fino alla cessazione dell’attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento del 70° anno d’età (art. 33b LPP76). In questo caso il datore di lavoro finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro. 75 Introdotto dal n. I dell’O del TF del 17 gen. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011639). 76 RS 831.40 |