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Art. 52d Congedo
(art. 17 e 31 cpv. 5 LPers) 1 In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per almeno due mesi. 2 Se il datore di lavoro accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di due mesi, prima dell’inizio di tale congedo conviene con l’impiegato se e come continueranno a sussistere l’assicurazione e l’obbligo di pagare i contributi a partire dal terzo mese di congedo. 3 Se dal terzo mese di congedo non assume più i suoi contributi o i premi di rischio, il datore di lavoro comunica il congedo a PUBLICA. La persona assicurata può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l’assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità. 4 I contributi dovuti dall’impiegato durante il suo congedo sono dedotti dal suo salario alla ripresa del lavoro. |