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Art. 56 Obbligo di fornire tutto o parte del reddito ricavato da attività a favore di terzi
(art. 21 cpv. 2 LPers) 1 L’autorizzazione di esercitare un’attività accessoria può essere gravata dell’obbligo di fornire al datore di lavoro una parte del reddito corrispondente. 2 Se l’attività esercitata a favore di terzi riveste un notevole interesse per la Confederazione, gli impiegati possono essere esentati totalmente o in parte dall’obbligo di fornire il reddito corrispondente. |