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Art. 6 Informazione
(art. 4 cpv. 2 lett. k LPers) 1 I superiori e i collaboratori si scambiano le informazioni sui loro rispettivi compiti in modo tempestivo e adatto ai bisogni. 2 Il segretariato generale informa il personale in modo esaustivo e tempestivo sulle questioni di portata generale. |