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Art. 61 Inchiesta disciplinare
(art. 25 LPers) 1 Con l’apertura dell’inchiesta disciplinare è designata la persona incaricata di svolgerla. L’inchiesta può essere affidata a persone esterne al Tribunale federale. 2 La procedura disciplinare di prima istanza è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196885 sulla procedura amministrativa. 3 L’inchiesta disciplinare termina con la cessazione del rapporto di lavoro. 4 Se la violazione di obblighi professionali conduce simultaneamente a un’inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure disciplinari è rinviata fino al termine del procedimento penale. Per motivi importanti la decisione in merito a misure disciplinari può essere emessa prima della fine del procedimento penale. 85 RS 172.021 |