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Art. 62 Misure disciplinari
(art. 25 LPers) 1 Le misure disciplinari possono essere pronunciate solo al termine di un’inchiesta. 2 Contro gli impiegati che violano i loro obblighi professionali per colpa possono essere pronunciate le seguenti misure disciplinari:
3 Contro gli impiegati che violano i loro obblighi professionali intenzionalmente o per negligenza grave possono inoltre essere pronunciate le misure disciplinari seguenti:
86 Abrogata dal n. I dell’O del TF del 24 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2453). 87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 20 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5627). |