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Art. 66a Sospensione dopo disdetta 90
(art. 25 LPers) 1 Il servizio competente che ha disdetto il rapporto di lavoro può sospendere l’impiegato dal lavoro qualora non sia più data la necessaria fiducia. 2 L’impiegato deve notificare il reddito sostitutivo conseguito presso un altro datore di lavoro o mandante. Tale reddito è dedotto dallo stipendio. 90 Introdtto dal n. I dell’O del TF del 24 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2453). |