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Art. 70 Servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile
(art. 29 cpv. 1 LPers) 1 In caso di interruzione del lavoro per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori come pure per la durata del servizio civile, è versato lo stipendio integrale. Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge spettano al datore di lavoro. 2 Se durante il servizio è percepito un supplemento di soldo, lo stipendio è ridotto dell’importo corrispondente. 3 Per la durata dell’istruzione di base può essere chiesta la restituzione dello stipendio, nella misura in cui eccede l’importo dell’indennità per perdita di guadagno, se il rapporto di lavoro è durato meno di quattro anni. 4 In caso di servizio volontario lo stipendio può essere versato al massimo durante 10 giorni lavorativi all’anno. 5 Gli assegni sociali sono versati integralmente. |