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Art. 71 Pagamento continuato dello stipendio in caso di maternità
(art. 29 cpv. 1 LPers) 1 In caso d’interruzione del lavoro dovuta a maternità, lo stipendio integrale e gli assegni sociali sono versati all'impiegata durante quattro mesi.96 2 Su domanda, il lavoro può essere interrotto al più presto un mese prima della data prevista per il parto. 3 D’intesa con il servizio competente, l’impiegata può beneficiare della metà del congedo di maternità sotto forma di una riduzione del tasso d’occupazione. Se il padre del bambino è pure impiegato presso il Tribunale federale, i genitori possono ripartirsi la riduzione del tempo di lavoro. 96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 24 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2453). |