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Art. 71a Riduzione del tasso di occupazione dopo una nascita o un’adozione 97
1 Dopo la nascita o l’adozione di un figlio, i genitori hanno diritto a una riduzione del tasso di occupazione del 20 per cento al massimo, sempreché ciò non renda necessaria alcuna modifica organizzativa. Il nuovo tasso di occupazione non può essere tuttavia inferiore al 60 per cento. 2 Il diritto alla riduzione del tasso di occupazione deve essere fatto valere entro 12 mesi dalla nascita o dall’adozione. 3 Il lavoro con il tasso di occupazione ridotto inizia al più tardi il primo giorno successivo al periodo di 12 mesi di cui al capoverso 2 e ha validità a tempo indeterminato. 97 Introdotto dal n. I dell’O del TF del 24 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2453). |