|
Art. 75 Versamento di indennità
(art. 18 cpv. 2 LPers) 1 Un’indennità può essere versata al personale incaricato di partecipare a conferenze o altre manifestazioni all’estero, che, senza propria colpa, abbia subìto un danno patrimoniale. 2 L’indennizzo è stabilito d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze. |