|
Art. 79 Parti sociali 120
(art. 33 LPers) 1 La partecipazione e la collaborazione delle parti sociali in merito a questioni concernenti il personale, in particolare nel quadro di ristrutturazioni, sono garantite principalmente mediante un’informazione tempestiva ed esauriente, la possibilità di prendere posizione e, per quanto necessario, mediante l’intavolazione di trattative. 2 Le parti sociali sono informate in modo tempestivo ed esaustivo in merito a tutte le questioni importanti riguardanti il personale. Sono per lo meno consultate negli ambiti previsti all’art. 33 cpv. 2 LPers. 3 Le parti sociali del Tribunale federale sono le associazioni del personale della Confederazione riconosciute. 4 Nella misura in cui il Tribunale federale riprende sostanzialmente un regolamento dell’amministrazione federale, le informazioni e le consultazioni si limitano alla delegazione del personale del Tribunale federale. 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 24 mag. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2995). |