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Art. 80b Protezione dei dati personali 125
(art. 27 LPers) Per il trattamento dei dati personali dei candidati, degli impiegati e degli ex dipendenti del Tribunale federale sono applicabili per analogia le disposizioni dell’ordinanza del 22 novembre 2017126 sulla protezione dei dati personali del personale federale, fatte salve le disposizioni derogatorie di cui alla presente sezione. 125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 18 dic. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 619). 126 RS 172.220.111.4 |