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Art. 89a Disposizioni transitorie della modifica del 24 giugno 2013 144
1 I contratti di lavoro dei cancellieri conclusi secondo l’articolo 15 capoverso 2 per una durata di cinque anni sono mantenuti per una durata massima di un anno a partire dall’entrata in vigore della modifica del 24 giugno 2013. I cancellieri che non ottengono un contratto di durata indeterminata possono esigere che il contratto di lavoro di cinque anni duri fino al suo termine. 2 Per il calcolo del premio di fedeltà secondo l’articolo 46 capoverso 5, gli anni d’impiego riconosciuti prestati prima dell’entrata in vigore della modifica del 24 giugno 2013 sono conteggiati secondo il diritto anteriore. 3 In caso di uscita e reintegrazione di un impiegato in un’unità amministrativa di cui all’articolo 2 LPers dopo l’entrata in vigore della modifica del 24 giugno 2013, per il calcolo del premio di fedeltà non si tiene più conto degli anni d’impiego prestati in precedenza. 4 Se, prima dell’entrata in vigore della modifica del 24 giugno 2013, l’impiegato era impedito al lavoro per malattia o infortunio, la durata dell’impedimento al lavoro è computata nel periodo di due anni secondo l’articolo 18a. 5 Se l’impiegato riprende il lavoro almeno a metà tempo durante un minimo di tre mesi secondo l’articolo 67 capoverso 5 del diritto anteriore soltanto dopo l’entrata in vigore della modifica del 24 giugno 2013, l’impedimento al lavoro non è interrotto. 144 Introdotto dal n. I dell’O del TF del 24 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2453). |