Ordinanza
|
Art. 2 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai prodotti, nella forma in cui sono consegnati all’utilizzatore, contenenti o costituiti da principi attivi, fitoprotettori o sinergizzanti (prodotti fitosanitari) e destinati a uno dei seguenti usi:
2 La presente ordinanza si applica alle sostanze, compresi gli organismi (macrorganismi e microrganismi), aventi un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sulle piante, su parti di vegetali o su prodotti vegetali (principi attivi). 3 La presente ordinanza si applica a:
4 Ai prodotti fitosanitari in transito o destinati esclusivamente all’esportazione si applicano gli articoli 63 e 65.6 5 Ai prodotti fitosanitari che vengono esportati si applica inoltre l’ordinanza PIC del 10 novembre 20047, sempre che si tratti di sostanze o preparati pericolosi.8 6 Nuovo testo giusta il n. III 3 dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593). 8 Introdotto dal n. III 3 dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593). |