Ordinanza
|
Art. 20 Certificati
1 Su domanda del titolare dell’autorizzazione, il servizio d’omologazione può confermare l’autorizzazione d’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario in Svizzera rilasciando un certificato. 2 Su domanda del titolare dell’autorizzazione, il servizio d’omologazione può confermare mediante un certificato d’esportazione che un determinato prodotto fitosanitario è fabbricato in Svizzera. A tal fine sente previamente il parere della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sempre che ne sia interessata la sua sfera di competenze. |