Ordinanza
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Art. 5 Elenco dei principi attivi
1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)26 iscrive nell’elenco i nuovi principi attivi approvati (allegato 1), esaminati nel contesto di una domanda di autorizzazione d’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario che adempiono i criteri di cui all’articolo 4. 2 L’UFAG può fissare, per i principi attivi, le seguenti condizioni e limitazioni:27
3 Se un principio attivo soddisfa uno o più dei criteri supplementari di cui al numero 4 dell’allegato 2, il DEFR lo include come sostanza candidata alla sostituzione nell’allegato 1 parte E.28 4 I principi attivi designati come principi attivi a basso rischio secondo l’articolo 22 del regolamento CE/1107/200929 sono designati come tali nell’allegato 1. L’UFAG può designare altri principi attivi come principi attivi a basso rischio se:
26 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2401). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4551). 29 Cfr. nota ad art. 3 cpv. 2. BGE
144 II 218 (1C_312/2017) from 12. Februar 2018
Regeste: Parteistellung und Beschwerderecht der Naturschutzorganisationen im Verfahren der Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln nach Art. 29 PSMV (Art. 12 NHG; Art. 78 Abs. 2 BV). Die gezielte Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln durch die Zulassungsbehörde stellt eine Bundesaufgabe im Sinne von Art. 78 Abs. 2 BV dar (E. 3). Das Beschwerderecht der Naturschutzorganisationen nach Art. 12 NHG setzt nicht voraus, dass die angefochtene Verfügung einen konkreten räumlichen Bezug aufweist (E. 4-6). |