1 Le persone che chiedono che le informazioni da esse presentate in applicazione della presente ordinanza siano trattate come informazioni confidenziali devono fornire una prova verificabile a dimostrazione del fatto che la divulgazione delle informazioni potrebbe essere pregiudizievole per la tutela dei loro interessi commerciali oppure della vita privata e dell’integrità.
2 È considerata, di norma, pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali oppure della vita privata e dell’integrità dell’interessato la divulgazione delle informazioni seguenti:
- a.
- il metodo di fabbricazione;
- b.
- le specifiche d’impurezza del principio attivo, eccezion fatta per le impurezze che sono considerate rilevanti dal profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;
- c.
- i risultati relativi alle partite di fabbricazione del principio attivo, comprese le impurezze;
- d.
- i metodi di analisi delle impurezze presenti nel principio attivo fabbricato, eccezion fatta per i metodi di analisi delle impurezze considerate rilevanti dal profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;
- e.
- i legami che esistono tra un fabbricante o un importatore e il richiedente o il titolare dell’autorizzazione;
- f.
- le informazioni sulla composizione completa di un prodotto fitosanitario;
- g.
- i nomi e gli indirizzi delle persone impegnate nella sperimentazione su vertebrati;
- h.
- il contenuto delle relazioni dei test e degli studi.
3 Dopo l’omologazione cessano di essere confidenziali le seguenti informazioni:
- a.
- il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione;
- b.
- la denominazione dei principi attivi;
- c.
- la percentuale dei principi attivi presenti nel preparato;
- d.88
- la denominazione delle altre sostanze che devono essere classificate come pericolose ai sensi dell’articolo 3 OPChim89 e che contribuiscono alla classificazione del prodotto fitosanitario;
- e.
- il nome commerciale del prodotto fitosanitario;
- f.
- i dati fisico-chimici che figurano sulla scheda di dati di sicurezza del preparato;
- g.
- la sintesi dei risultati degli esperimenti richiesti secondo l’allegato 5 o 6 per accertare l’efficacia del prodotto fitosanitario nonché gli effetti sugli esseri umani, gli animali e l’ambiente e, se del caso, le sue proprietà intese a favorire la resistenza;
- h.
- i metodi analitici secondo l’allegato 5 numero 4 o l’allegato 6 numero 5;
- i.
- i procedimenti mediante i quali il principio attivo o il preparato può essere reso innocuo;
- j.
- i metodi e le misure cautelative per ridurre i rischi durante l’uso del prodotto fitosanitario nonché i rischi in caso di incendio o di altri pericoli;
- k.
- le misure da adottare e la procedura da rispettare in caso di spargimento o di fuoriuscita accidentali;
- l.
- le indicazioni relative al pronto soccorso e i consigli medici in caso di ferimento;
- m.
- le modalità di smaltimento del prodotto fitosanitario e dell’imballaggio;
- n.
- le informazioni che figurano sulla scheda di dati di sicurezza.
88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1781).
89 RS 813.11