Ordinanza
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Art. 57 Lingue impiegate nell’etichetta
1 L’etichetta deve essere redatta in almeno due lingue ufficiali, di cui una deve essere la lingua ufficiale della regione in cui il prodotto è venduto. 2 L’etichetta dei prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 36 deve essere redatta almeno nella lingua ufficiale della regione in cui il prodotto è venduto. |