Ordinanza
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Art. 64 Fornitura 119
1 Per la fornitura di prodotti fitosanitari si applicano per analogia gli articoli 58, 63–66 e 68 OPChim120. 2 In via suppletiva, l’articolo 59 OPChim si applica per analogia alle aziende che immettono sul mercato prodotti fitosanitari. 3 I prodotti fitosanitari la cui etichettatura contiene un elemento di cui all’allegato 5 numero 1.2 lettera a o b oppure numero 2.2 lettera a o b OPChim non possono essere forniti a utilizzatori privati. Per la fornitura a titolo professionale a utilizzatori professionali si applicano per analogia gli articoli 65 capoverso 1 e 66 capoverso 1 lettera a OPChim.121 4 Possono essere forniti a utilizzatori non professionali esclusivamente i prodotti fitosanitari autorizzati per uso non professionale.122 119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1781). 120 RS 813.11 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5563). 122 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5563). |