Ordinanza
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Art. 68 Restrizioni d’uso
1 I prodotti fitosanitari non possono essere impiegati nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee, qualora questi o i loro metaboliti rilevanti dal profilo biologico possano giungere nel punto di captazione dell’acqua potabile a causa della loro mobilità o mancanza di biodegradabilità.125 2 Il servizio d’omologazione decide un onere corrispondente se dall’esame del fascicolo risulta che per un prodotto fitosanitario ci si debba attendere il possibile raggiungimento della concentrazione massima fissata per l’acqua potabile nell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016126 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico.127 3 L’UFAG pubblica e tiene aggiornato l’elenco dei prodotti fitosanitari che non possono essere impiegati nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee.128 4 L’uso di prodotti fitosanitari la cui etichettatura contiene un elemento di cui all’allegato 5 numero 1.1 o numero 1.2 lettera a o b oppure numero 2.1 o numero 2.2 lettera a o b OPChim129 è vietato nelle zone d’insediamento su superfici quali parchi, giardini, impianti sportivi e per il tempo libero, cortili delle scuole o parchi giochi, nonché nelle immediate vicinanze di infrastrutture sanitarie. Il divieto non si applica all’uso su superfici di produzione agricola in zone d’insediamento.130 5 Le autorità cantonali possono concedere deroghe alle disposizioni di cui al capoverso 4 qualora non esistano altri mezzi di lotta. In tal caso, si prendono misure adeguate per garantire la protezione di coloro che frequentano le zone rispettive utilizzate dal pubblico. 6 Per gli altri divieti e restrizioni concernenti l’uso di prodotti fitosanitari si applica l’allegato 2.5 dell’ordinanza del 18 maggio 2005131 sulla riduzione dei rischi inerente ai prodotti chimici (ORRPChim). 7 Per i prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi non geneticamente modificati si applica per analogia l’allegato 2.5 ORRPChim. 125 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791). 126 RS 817.022.11 127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5563). 128 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791). 129 RS 813.11 130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1781). 131 RS 814.81 |