Ordinanza
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Art. 72 Servizi di valutazione
1 Sono servizi di valutazione:
2 L’UFAG, unitamente alle sue Stazioni federali di ricerche agronomiche e all’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) si accerta che un prodotto fitosanitario:
3 L’USAV ha i compiti seguenti:
4 L’UFAM stabilisce l’etichettatura e la classificazione di un prodotto fitosanitario in funzione della sua pericolosità per l’ambiente. 5 Prima di iscrivere nell’allegato 1 un principio attivo che viene esaminato come parte integrante di un prodotto fitosanitario sottoposto ad autorizzazione o in caso di una nuova valutazione di un principio attivo, il servizio d’omologazione sottopone per parere all’UFAM i documenti determinanti e il risultato del loro esame. Per quanto riguarda la collaborazione dell’UFAM, si applicano gli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997135 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 6 In caso di prodotti fitosanitari costituiti da o contenenti organismi geneticamente modificati, i compiti dell’UFAM sono retti dalle disposizioni dell’OEDA136. 7 La SECO valuta i prodotti fitosanitari in relazione alla salute e alla sicurezza degli utilizzatori, sempre che i prodotti fitosanitari siano impiegati a titolo professionale o commerciale. A tal fine, si basa sulla valutazione tossicologica del prodotto fitosanitario effettuata dall’USAV e sui dati dell’esposizione; per quanto possibile impiega modelli riconosciuti. 8 I servizi di valutazione utilizzano i documenti tecnici e altri documenti d’orientamento adottati dalla Comunità europea per la valutazione dei prodotti fitosanitari. 134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4551). 135 RS 172.010 136 RS 814.911 |