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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
del 12 maggio 2010 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 77Importazione e permesso generale d’importazione
1 Per l’importazione di prodotti fitosanitari occorre un permesso generale d’importazione (PGI), rilasciato dal servizio d’omologazione.
2 Il PGI è rilasciato, su domanda scritta, alle persone che hanno il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera o sono cittadini di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo che stabilisce la rinuncia a tale requisito.
3 Il PGI ha validità illimitata, è personale e non è trasferibile. In casi gravi può essere revocato, in particolare in caso d’impiego abusivo.
4 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del PGI dell’importatore.
5 Il servizio d’omologazione informa le autorità cantonali sui titolari di un PGI residenti nel loro territorio.