Ordinanza
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Art. 80
1 Il controllo del mercato e dell’uso conforme alle prescrizioni dei prodotti fitosanitari spetta ai Cantoni. In via sussidiaria, l’UFAG assume tali compiti. 2 I Cantoni controllano segnatamente il rispetto:
3 I Cantoni assicurano l’esecuzione dei divieti d’impiego di cui all’articolo 67. 142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 3451). |