Ordinanza
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Art. 86 Disposizioni transitorie relative all’entrata in vigore il 1° luglio 2011 147
1 Le condizioni per l’iscrizione dei principi attivi di cui all’allegato 1 vigenti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza continuano ad applicarsi:
2 Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide. Se non è stata fissata un’altra data conformemente alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, scadono al più tardi il 31 luglio 2015. 3 I prodotti fitosanitari che sono stati etichettati e imballati secondo il diritto vigente prima del 1° agosto 2005 possono essere utilizzati fino al 31 luglio 2011. 4 Il DEFR può prorogare i termini di cui al capoverso 1 se una proroga di questi termini è stata decisa nell’UE. 5 I fitoprotettori e i sinergizzanti già immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono essere notificati al servizio d’omologazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 6 In deroga all’articolo 17 capoverso 1 lettera a, un prodotto fitosanitario contenente un sinergizzante o un fitoprotettore immesso sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza può essere autorizzato fintanto che sono noti i risultati del riesame di cui all’articolo 12. 7 Le disposizioni di cui all’articolo 48 capoversi 1 e 2 non si applicano alle sostanze e ai prodotti fitosanitari per i quali è stata depositata una domanda prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza. 147 Introdotta dal n. I dell’O del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 3451). 148 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 lug. 1991 relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, GU L 230 del 19 ago. 1991, pag. 1,modificata da ultimo dalla direttiva 2009/160/CE del Consiglio del 17 dic. 2009, GU L 338 del 19 dic. 2009, pag. 83. 149 Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione del 17 gen. 2008 recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’art. 8 par. 2, di tale direttiva ma non comprese nell’all. I, versione GU L 15 del 18 gen. 2008, pag. 5. 150 Cfr. nota ad art. 86 cpv. 1 lett. b. |