Ordinanza
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Art. 3a Prescrizioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura, in caso di celere intervento 19
1 In situazioni che impongono un intervento celere, d’intesa con i servizi interessati il servizio d’omologazione può vietare l’importazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di prodotti fitosanitari che costituiscono un pericolo per la salute dell’uomo, degli animali o dell’ambiente.20 2 Può fissare, per tali prodotti fitosanitari, valori massimi che non devono essere superati. 3 Può stabilire per quali prodotti fitosanitari l’importazione o l’immissione sul mercato può avvenire soltanto con una dichiarazione della competente autorità del Paese d’esportazione o di un servizio accreditato. 4 Fissa quali indicazioni devono essere contenute nella dichiarazione e se la dichiarazione deve essere corredata di altri documenti. I valori massimi sono fondati su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese esportatore oppure hanno una base scientifica. 5 Le partite per le quali all’atto dell’importazione non possono essere prodotti i documenti di cui al capoverso 4 vengono respinte o, se sussiste un pericolo, distrutte. 19 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2401). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). BGE
144 II 218 (1C_312/2017) from 12. Februar 2018
Regeste: Parteistellung und Beschwerderecht der Naturschutzorganisationen im Verfahren der Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln nach Art. 29 PSMV (Art. 12 NHG; Art. 78 Abs. 2 BV). Die gezielte Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln durch die Zulassungsbehörde stellt eine Bundesaufgabe im Sinne von Art. 78 Abs. 2 BV dar (E. 3). Das Beschwerderecht der Naturschutzorganisationen nach Art. 12 NHG setzt nicht voraus, dass die angefochtene Verfügung einen konkreten räumlichen Bezug aufweist (E. 4-6). |