Ordinanza
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Art. 10b Elenco delle sostanze di base
1 Il DFI iscrive una nuova sostanza di base nell’elenco delle sostanze di base approvate di cui all’allegato 1 parte D, se la sostanza di base è stata esaminata e adempie i criteri di cui all’articolo 10a. 2 Può iscrivere come sostanze di base le sostanze ammesse come tali nell’allegato del regolamento d’esecuzione (UE) n. 540/201146 senza esaminare le condizioni di cui all’articolo 10a capoverso 1.47 46 Cfr. nota ad art. 10 cpv. 1. 47 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4199). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5563). |