Ordinanza
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Art. 23 Controllo della completezza del fascicolo e trasmissione dei documenti
1 Il servizio d’omologazione controlla che la domanda sia completa. 2 Il servizio d’omologazione concede al richiedente un termine adeguato per completare la domanda qualora manchino documenti o siano insufficienti. Se i dati richiesti non sono forniti entro il termine stabilito, il servizio d’omologazione respinge la domanda. 3 Il servizio d’omologazione trasmette la domanda e la documentazione determinante ai servizi di valutazione. 4 Qualora si tratti di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, il servizio d’omologazione conduce la procedura di omologazione tenendo conto dell’OEDA71. 5 Qualora si tratti di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi patogeni non geneticamente modificati, la pubblicazione, la consultazione dei documenti non confidenziali nonché la procedura sono rette dagli articoli 42 e 43 OEDA, sempre che tali organismi non figurino nell’allegato 1. |