Ordinanza
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Art. 33 Sementi trattate
1 È vietata l’importazione come merce commerciabile di sementi trattate con principi attivi non autorizzati in Svizzera per l’impiego previsto. 2 Il servizio d’omologazione può concedere deroghe per quanto i prodotti in questione siano autorizzati nell’UE. Esso emana una decisione generale che viene pubblicata nel Foglio federale. Quest’ultima è di regola limitata a un anno. 3 Oltre alle indicazioni concernenti la caratterizzazione in adempimento delle prescrizioni definite nell’articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 199879 sul materiale di moltiplicazione, l’etichetta e i documenti di accompagnamento delle sementi conciate devono recare:
80 Cfr. nota ad art. 3 cpv. 1 lett. d. 81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 3451). |