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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
del 12 maggio 2010 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 37Procedura
1 Il servizio d’omologazione verifica se le condizioni sono adempiute. A tal fine si avvale dei dati che figurano nell’elenco dei prodotti fitosanitari nel Paese d’origine. Sempre che ne disponga, prende in considerazione dati più approfonditi.
2 Il servizio d’omologazione concede un termine di 60 giorni al titolare dell’autorizzazione relativa al prodotto di riferimento per accertare in maniera plausibile:
a.
l’esistenza di una protezione brevettuale di tale prodotto;
b.
qualora questa sussista, che il prodotto fitosanitario omologato all’estero è immesso sul mercato all’estero senza il consenso del titolare del brevetto ai sensi dell’articolo 27b LAgr; e
c.
se esiste una relazione protetta per questo prodotto conformemente all’articolo 46, che il prodotto omologato all’estero è messo in circolazione senza il consenso di uno dei suoi rappresentanti o fornitori all’estero.
3 Il servizio d’omologazione iscrive il prodotto fitosanitario nell’elenco mediante decisione generale.
4 La decisione è pubblicata nel Foglio federale e reca in particolare:
a.
il Paese d’origine del prodotto fitosanitario;
b.
il nome commerciale con il quale il prodotto fitosanitario può essere immesso sul mercato;
c.
il nome del titolare dell’autorizzazione estera;
d.
le prescrizioni circa lo stoccaggio e l’eliminazione;
e.
la denominazione esatta di tutti i principi attivi contenuti nel prodotto fitosanitario e il loro tenore espresso in unità metriche;
f.
la natura del preparato;
g.
il numero federale d’omologazione del prodotto fitosanitario;
h.
se del caso, il numero d’omologazione attribuito nel Paese d’origine.
5 I dati relativi all’utilizzabilità del prodotto fitosanitario e alle sue condizioni d’uso sono quelli del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Svizzera. Sono indicati sul foglio illustrativo fornito dal servizio d’omologazione e pubblicato ai sensi dell’articolo 45. In caso di modifica dell’utilizzabilità o delle condizioni d’uso del prodotto di riferimento, sono modificati automaticamente.