Ordinanza
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Art. 73 Compiti del servizio d’omologazione e collaborazione
1 Il servizio d’omologazione svolge i compiti seguenti:
2 Prima di iscrivere un prodotto fitosanitario nell’elenco secondo l’articolo 36 e di omologare un prodotto fitosanitario per far fronte a una situazione d’emergenza secondo l’articolo 40, il servizio d’omologazione chiede il parere dei servizi di valutazione le cui sfere di competenza sono interessate. 3 Il servizio d’omologazione dirige e coordina la procedura d’omologazione dei prodotti fitosanitari costituiti da o contenenti organismi geneticamente modificati, tenendo conto dell’OEDA156. Effettua gli esperimenti in pieno campo eventualmente necessari per il rilascio dell’autorizzazione soltanto se sono soddisfatti i requisiti dell’OEDA. 4 Il servizio d’omologazione decide della modifica o della revoca di autorizzazioni:
5 I servizi di valutazione che partecipano alla procedura d’omologazione si informano reciprocamente e costantemente su fatti e nuove conoscenze concernenti l’omologazione e l’impiego di prodotti fitosanitari. 6 Il servizio d’omologazione può, in collaborazione con le autorità esecutive cantonali, organizzare controlli relativi all’immissione sul mercato o all’impiego di determinati prodotti fitosanitari. 7 Per quanto riguarda la partecipazione dei servizi di valutazione si applicano gli articoli 62a e 62b LOGA157.158 155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). 158 Introdotto dal n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). |