1 Il servizio d’omologazione svolge i compiti seguenti:
- a.
- coordina la collaborazione con i servizi di valutazione;
- b.
- chiede valutazioni e pareri ai servizi di valutazione competenti;
- c.155
- decide, d’intesa con i servizi di valutazione, in merito alle domande di autorizzazione di un prodotto fitosanitario.
2 Prima di iscrivere un prodotto fitosanitario nell’elenco secondo l’articolo 36 e di omologare un prodotto fitosanitario per far fronte a una situazione d’emergenza secondo l’articolo 40, il servizio d’omologazione chiede il parere dei servizi di valutazione le cui sfere di competenza sono interessate.
3 Il servizio d’omologazione dirige e coordina la procedura d’omologazione dei prodotti fitosanitari costituiti da o contenenti organismi geneticamente modificati, tenendo conto dell’OEDA156. Effettua gli esperimenti in pieno campo eventualmente necessari per il rilascio dell’autorizzazione soltanto se sono soddisfatti i requisiti dell’OEDA.
4 Il servizio d’omologazione decide della modifica o della revoca di autorizzazioni:
- a.
- di propria iniziativa;
- b.
- su richiesta di un servizio di valutazione, sempre che il motivo di tale richiesta rientri nella sua sfera di competenze.
5 I servizi di valutazione che partecipano alla procedura d’omologazione si informano reciprocamente e costantemente su fatti e nuove conoscenze concernenti l’omologazione e l’impiego di prodotti fitosanitari.
6 Il servizio d’omologazione può, in collaborazione con le autorità esecutive cantonali, organizzare controlli relativi all’immissione sul mercato o all’impiego di determinati prodotti fitosanitari.
7 Per quanto riguarda la partecipazione dei servizi di valutazione si applicano gli articoli 62a e 62b LOGA157.158