Ordinanza
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Art. 14 Omologazione ai fini dell’immissione sul mercato
1 Un prodotto fitosanitario non può essere immesso sul mercato a meno che non sia stato omologato conformemente alla presente ordinanza. 1bis Per l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201549.50 2 In deroga al capoverso 1, non è richiesta un’omologazione nei casi seguenti:
3 L’omologazione vale per i prodotti fitosanitari:
50 Introdotto dall’all. n. 7 dell’O di Nagoya dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 277). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). |