Ordinanza
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Art. 17 Condizioni
1 Fatto salvo l’articolo 34, un prodotto fitosanitario è autorizzato soltanto se, conformemente ai principi uniformi di cui al capoverso 5, soddisfa le seguenti condizioni:
1bis In aggiunta ai requisiti di cui al capoverso 1, un prodotto fitosanitario deve adempiere le prescrizioni per il livello minimo di purezza del principio attivo e per la natura e il tenore massimo di certe impurezze conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/201158.59 1ter Un prodotto fitosanitario è autorizzato per un uso non professionale solo se, oltre ai capoversi 1 e 1bis, sono adempiuti anche i requisiti di cui all’allegato 12 numero 1.60 2 Il richiedente deve dimostrare che i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a–h sono soddisfatti e, nel caso dei prodotti fitosanitari per uso non professionale, anche i requisiti di cui all’allegato 12 numero 1; sono escluse dall’obbligo della prova le parti dei requisiti che riguardano la classificazione e l’etichettatura del prodotto.61 3 Il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b e lettere d–h, è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o ufficialmente riconosciuti, effettuati in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti rispetto all’impiego del prodotto fitosanitario in questione e rappresentative delle condizioni d’uso. 4 Riguardo al capoverso 1 lettera f, l il servizio d’omologazione può definire metodi armonizzati tenendo conto, a tal fine, di quelli adottati dall’UE. 5 I principi uniformi di valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari sono fissati nell’allegato 9 e precisano i criteri di cui al capoverso 1. D’intesa con il DEFR e il Dipartimento federale dellʼambiente, dei trasporti, dellʼenergia e delle comunicazioni, il DFI può adattare l’allegato 9. Per quanto riguarda la partecipazione dei dipartimenti si applicano gli articoli 62a e 62bLOGA62.63 6 In fase di valutazione dei prodotti fitosanitari bisogna considerare l’interazione tra il principio attivo, i fitoprotettori, i sinergizzanti e i coformulanti. 7 Un prodotto fitosanitario, inoltre, è autorizzato solo se:
8 Per i prodotti per il trattamento delle sementi e i prodotti fitosanitari utilizzati nella foresta per trattare il legno abbattuto si possono prevedere deroghe ai requisiti di cui al capoverso 7 lettera c. 9 I prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati sono autorizzati soltanto se adempiono i requisiti dell’OEDA. 10 Il servizio d’omologazione può negare l’autorizzazione o vincolarla a oneri o a condizioni se risulta necessario adottare le misure preventive secondo l’articolo 148a LAgr. 11 Il servizio d’omologazione può autorizzare per due anni al massimo un prodotto fitosanitario contenente un principio attivo che non figura ancora nell’allegato 1, se tale prodotto adempie i requisiti dei capoversi 1 lettere b–i, 5 e 9; sono esclusi i prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi patogeni. Esso fornisce previamente all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), per parere, i documenti pertinenti nonché le conclusioni della sua valutazione. 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5563). 58 Cfr. nota ad art. 10 cpv. 1. 59 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5563). 60 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 784). 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 784). 63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). |