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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
del 12 maggio 2010 (Stato 1° aprile 2023)
Art. 33Sementi trattate
1 È vietata l’importazione come merce commerciabile di sementi trattate con principi attivi non autorizzati in Svizzera per l’impiego previsto.
2 Il servizio d’omologazione può concedere deroghe per quanto i prodotti in questione siano autorizzati nell’UE. Esso emana una decisione generale che viene pubblicata nel Foglio federale. Quest’ultima è di regola limitata a un anno.
3 Oltre alle indicazioni concernenti la caratterizzazione in adempimento delle prescrizioni definite nell’articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 199881 sul materiale di moltiplicazione, l’etichetta e i documenti di accompagnamento delle sementi conciate devono recare:
a.
la denominazione del prodotto fitosanitario con il quale le sementi sono state conciate;
b.
le denominazioni dei principi attivi presenti nel prodotto in questione;
c.
le frasi tipo per i consigli di prudenza secondo l’allegato IV parte 2 del regolamento (CE) n. 1272/200882; e
d.
se del caso, le misure di riduzione del rischio indicate nell’autorizzazione per tale prodotto.83