1 In situazioni che impongono un intervento celere, d’intesa con i servizi interessati il servizio d’omologazione può vietare l’importazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di prodotti fitosanitari che costituiscono un pericolo per la salute dell’uomo, degli animali o dell’ambiente.21
2 Può fissare, per tali prodotti fitosanitari, valori massimi che non devono essere superati.
3 Può stabilire per quali prodotti fitosanitari l’importazione o l’immissione sul mercato può avvenire soltanto con una dichiarazione della competente autorità del Paese d’esportazione o di un servizio accreditato.
4 Fissa quali indicazioni devono essere contenute nella dichiarazione e se la dichiarazione deve essere corredata di altri documenti. I valori massimi sono fondati su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese esportatore oppure hanno una base scientifica.
5 Le partite per le quali all’atto dell’importazione non possono essere prodotti i documenti di cui al capoverso 4 vengono respinte o, se sussiste un pericolo, distrutte.
19 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2401).
20 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo, eccettuato nell’art. 75.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760).