Ordinanza
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Art. 40
1 Il servizio d’omologazione può autorizzare prodotti fitosanitari in deroga alle sezioni 2–4 per un uso limitato e controllato, ove tale misura sembri necessaria a causa di un pericolo fitosanitario che non può essere contenuto in nessun altro modo. 2 Può omologare prodotti fitosanitari se ritiene che essi adempiano i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso 1 lettera e e i, qualora si tratti di organismi, e che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso 7 lettera b; tiene conto di fatti e dati generalmente conosciuti. 3 I prodotti fitosanitari che sono o contengono organismi geneticamente modificati non possono essere omologati in virtù del capoverso 1. 4 Il servizio d’omologazione emette una decisione generale che viene pubblicata nel Foglio federale. 5 L’autorizzazione è rilasciata al massimo per un anno. Può essere rinnovata. 6 Il servizio d’omologazione informa le autorità esecutive cantonali delle omologazioni accordate per far fronte a situazioni d’emergenza. |