Ordinanza
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Art. 53 Classificazione 103
1 I prodotti fitosanitari che sono preparati o principi attivi pericolosi oppure contengono principi attivi pericolosi devono essere classificati per analogia secondo l’articolo 18 capoverso 4. 2 I principi attivi che sono sostanze pericolose e che sono destinati all’impiego nei prodotti fitosanitari devono essere classificati per analogia conformemente all’articolo 6 capoverso 1 OPChim104.105 3 Laddove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell’autorizzazione.106 103 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6103). 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1781). 106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1781). |