Ordinanza
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Art. 59 Scheda di dati di sicurezza
1 Per i prodotti fitosanitari occorre redigere e consegnare, per analogia conformemente agli articoli 19–22 OPChim127, schede di dati di sicurezza; non è necessario allegare alla scheda di dati di sicurezza gli scenari d’esposizione di cui all’articolo 20 capoverso 2 OPChim. Laddove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell’autorizzazione.128 2 Le schede dei dati di sicurezza possono essere messe a disposizione in formato elettronico. Su richiesta, devono essere consegnate in formato cartaceo.129 3 Le schede di dati di sicurezza devono essere conservate secondo l’articolo 23 OPChim.130 128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1781). 129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 3451). 130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1781). |