Ordinanza
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Art. 61 Obbligo di diligenza
1 Chi utilizza i prodotti fitosanitari o i loro scarti deve provvedere affinché non abbiano effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e l’ambiente. 2 I prodotti fitosanitari devono essere utilizzati in modo corretto. Possono essere utilizzati solo se sono omologati per l’uso previsto. Un uso corretto comporta l’applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite nell’articolo 18 e specificate sull’etichetta. Chi utilizza prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base approvate deve rispettare altresì le condizioni e le limitazioni secondo l’allegato 1 parte D.131 3 Possono essere impiegate soltanto attrezzature che consentono un uso dei prodotti fitosanitari mirato e conforme. 4Gli apparecchi a presa di forza o semoventi utilizzati per la protezione dei vegetali, dotati di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiati con un serbatoio d’acqua per il lavaggio e con un sistema automatico di pulizia interna. La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sulla superficie trattata.132 5Gli apparecchi a presa di forza o semoventi utilizzati per la protezione dei vegetali devono essere controllati almeno una volta ogni tre anni civili da un servizio riconosciuto dal Cantone per quanto concerne i requisiti di cui ai capoversi 3 e 4. I difetti riscontrati devono essere eliminati entro un termine adeguato stabilito dal Cantone.133 131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 3451). 132 Introdotto dal n. II dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 162). 133 Introdotto dal n. II dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 162). |