Ordinanza
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Art. 72a Compiti dell’UFAM 154
1 L’UFAM valuta:
2 In caso di prodotti fitosanitari costituiti da o contenenti organismi geneticamente modificati, i compiti dell’UFAM sono retti dalle disposizioni dell’OEDA155. 154 Introdotto dal n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). |