Ordinanza
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Art. 80
1 I Cantoni sono responsabili della sorveglianza del mercato dei prodotti fitosanitari e del controllo dell’uso conforme alle prescrizioni dei prodotti fitosanitari. In via sussidiaria, i compiti sono assunti dai seguenti servizi:
2 I Cantoni controllano segnatamente il rispetto:
3 I Cantoni assicurano l’esecuzione dei divieti d’impiego di cui all’articolo 67. 170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). 171 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 3451). |