Ordinanza
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Art. 86a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 maggio 2012 180
1 I prodotti fitosanitari che sono stati etichettati e imballati secondo il diritto vigente possono ancora:
2 Se il servizio d’omologazione decide la nuova classificazione ed etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008181 ai sensi del GHS entro metà 2017, le proposte per la nuova classificazione ed etichettatura devono essergli presentate entro il 31 dicembre 2014. Se non decide la nuova classificazione ed etichettatura entro metà 2017, il servizio d’omologazione può prorogare adeguatamente i termini di cui al capoverso 1 per il prodotto fitosanitario in questione. 3...182 180 Introdotto dal n. I dell’O del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 3451). 181 Cfr. nota ad art. 3 cpv. 1 lett. d. 182 Abrogato dall’all. n. 4 dell’O del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6103). |