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Art. 11 Criteri e procedure di approvazione
1 I fitoprotettori e i sinergizzanti sono approvati se rispettano le condizioni dell’articolo 4. 2 Gli articoli 5–10 si applicano per analogia. 3 Il DFI può stabilire, negli allegati 5 e 6, criteri specifici concernenti il fascicolo da allegare alla domanda di approvazione di un fitoprotettore o di un sinergizzante. |