1 La presente ordinanza si applica ai prodotti, nella forma in cui sono consegnati all’utilizzatore, contenenti o costituiti da principi attivi, fitoprotettori o sinergizzanti (prodotti fitosanitari) e destinati a uno dei seguenti usi:
- a.
- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che lo scopo principale dei prodotti sia igienico piuttosto che fitosanitario;
- b.
- influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio sulla crescita delle piante, senza peraltro fungere da fertilizzanti;
- c.
- garantire la conservazione dei prodotti vegetali, sempre che i principi o i prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali sui conservanti;
- d.
- eliminare i vegetali indesiderati o parti di vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non vengano applicati sul suolo o nell’acqua a protezione dei vegetali;
- e.
- frenare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto delle alghe, a meno che i prodotti non vengano applicati sul suolo o nell’acqua a protezione dei vegetali.
2 La presente ordinanza si applica alle sostanze, compresi gli organismi (macrorganismi e microrganismi), aventi un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sulle piante, su parti di vegetali o su prodotti vegetali (principi attivi).
3 La presente ordinanza si applica a:
- a.
- sostanze o preparati aggiunti a un prodotto fitosanitario per eliminarne o ridurne gli effetti fitotossici su certi vegetali (fitoprotettori);
- b.
- sostanze o preparati che, pur avendo in misura nulla o esigua gli effetti di cui al capoverso 1, possono potenziare l’attività del principio attivo o dei principi attivi contenuti in un prodotto fitosanitario (sinergizzanti);
- c.
- sostanze o preparati che, pur essendo utilizzati o destinati a essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né principi attivi né fitoprotettori o sinergizzanti (coformulanti);
- d.
- sostanze o preparati contenenti o costituiti da coformulanti, nella forma in cui sono consegnati all’utilizzatore e immessi sul mercato per essere mescolati dall’utilizzatore con un prodotto fitosanitario per rafforzare l’efficacia di quest’ultimo o di altre proprietà pesticide (coadiuvanti).
4 Ai prodotti fitosanitari in transito o destinati esclusivamente all’esportazione si applicano gli articoli 63 e 65.8
5 Ai prodotti fitosanitari che vengono esportati si applica inoltre l’ordinanza PIC del 10 novembre 20049, sempre che si tratti di sostanze o preparati pericolosi.10
8 Nuovo testo giusta il n. III 3 dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
9 RS 814.82
10 Introdotto dal n. III 3 dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).